CSRD, c’è una consultazione pubblica

Fino al 18 marzo 2024 è aperta la consultazione pubblica sul recepimento della direttiva sul Corporate Sustainability Reporting.

Entro il prossimo 6 luglio 2024 il nostro Paese, al pari degli altri Stati membri UE, dovrà portare a termine con un suo decreto legislativo il recepimento della CSRD, la nuova direttiva sul Corporate Sustainability Reporting, di cui abbiamo altre volte parlato, che solo in Italia riguarderà circa 4.000 circa imprese.

La CSRD si inquadra nell’ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso l’introduzione di obblighi di reporting da parte delle imprese realizzati sulla base di standard omogenei e confrontabili (ESRS).

In vista del prossimo recepimento nel nostro ordinamento della CSRD, il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica che riguarda proprio lo schema di decreto di recepimento della direttiva sul Corporate Sustainability Reporting .

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre 18 marzo 2024 via mail all’indirizzo dt.direzione5.ufficio5@mef.gov.it.

Trattandosi di consultazione pubblica, chiunque può inviare le proprie osservazioni utilizzando la colonna ‘Osservazioni’ presente nell’Allegato 1 del documento sottostante.

Assobenefit manderà le proprie osservazioni

Tra le società benefit, diverse si chiedono: alla luce della CSRD, il concetto stesso di società benefit (e forse anche la certificazione B Corp), rischia di risultare superato? E da un punto di vista pratico, come ci si dovrà regolare?

Le società benefit, che perseguono il duplice scopo economico e finalità di beneficio comune, sono tenute, qualunque sia la loro dimensione, a redigere annualmente una ‘Relazione d’impatto‘ nella quale dovrebbero rendicontare come stanno lavorando per il raggiungimento di queste finalità di beneficio. Dal momento che, in base all’attuale normativa (legge n.208 del 28 dicembre 2015, commi 376-384 ), per diventare società benefit (e fregiarsene) è sufficiente inserire in Statuto costitutivo le finalità di beneficio comune, il momento di verità in cui l’operare di una società benefit è reso pubblico e visionabile dagli stakeholder è la presentazione e pubblicazione della Relazione d’Impatto. Non esistono tuttavia degli standard di riferimento univoci: spesso la relazione è realizzata ispirandosi al B Impact Assessment delle B Corp, ai modelli di misurazione dell’impatto della Theory of Change, altre volte cercando di conciliare con GRI, Sabi, Matrice del Bene comune. Insomma, per le società benefit esiste già un preciso impegno alla rendicontazione, sul quale la CSRD potrebbe andare a sovrapporsi.

Bene fa, quindi, Assobenefit, l’associazione italiana di riferimento delle società benefit, che ha avviato l’esame della bozza di decreto di recepimento della CSRD insieme ad un gruppo di esperti, per valutare se intervenire con proprie osservazioni.

Anche se finora il tema è passato del tutto inosservato, la ratifica della direttiva europea in materia di sviluppo sostenibile e rendicontazione è un passaggio fondamentale per il destino delle nostre imprese“, ha affermato recentemente il Presidente di Assobenefit Mauro Del Barba, sottolineando come alcuni Paesi europei stiano valutando l’adozione di una legge sulle Società Benefit nel proprio ordinamento, pur in presenza della CSRD, segno che il modello Benefit offre una visione ampia, di medio-lungo termine e una governance di sostenibilità in grado di meglio cogliere la transizione in atto. “Oggi molte imprese valutano ciò che per la Società Benefit è peculiare: il duplice scopo, di lucro e di beneficio comune, e la valutazione di impatto, inserita nella Relazione da redigere annualmente. L’esempio del legislatore italiano ma soprattutto dei nostri imprenditori è seguito anche fuori dall’Italia, ora più che mai occorre rafforzare l’impegno“.

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