Aggiornato a maggio 2026 — dopo l’entrata in vigore della Direttiva Omnibus (UE) 2026/470
Il quadro normativo europeo sulla sostenibilità è diventato uno dei più articolati e impegnativi per le imprese degli ultimi anni. Con l’approvazione del Pacchetto Omnibus I e la pubblicazione della Direttiva (UE) 2026/470 il 26 febbraio 2026, lo scenario si è significativamente ridisegnato: molte scadenze sono state posticipate, le soglie alzate, gli obblighi semplificati. Ma il percorso è tutt’altro che finito.
Questa mappa raccoglie le principali normative EU in vigore o in arrivo, con un’indicazione chiara di chi sono i destinatari, cosa chiedono e quando entrano in gioco.
1. CSRD — Corporate Sustainability Reporting Directive
Dir. UE 2022/2464, modificata dalla Dir. UE 2026/470 (Omnibus)
La CSRD è la norma cardine del sistema. Ha sostituito la precedente NFRD (Non-Financial Reporting Directive del 2014) con obblighi molto più estesi e dettagliati: non più una semplice dichiarazione non finanziaria, ma un vero e proprio bilancio di sostenibilità integrato nella relazione sulla gestione, redatto secondo standard obbligatori (gli ESRS) e soggetto a revisione esterna.
Cosa chiede:
- Rendicontazione su temi ambientali (clima, biodiversità, economia circolare, inquinamento, risorse idriche), sociali (forza lavoro, comunità, catena del valore) e di governance
- Applicazione del principio di doppia materialità: l’impresa deve analizzare sia l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e sulla società, sia l’impatto dei fattori ESG sul proprio business
- Redazione secondo gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), sviluppati dall’EFRAG e adottati dalla Commissione nel luglio 2023 (ora sono in fase di ulteriore revisione)
- Attestazione da parte di un revisore legale (per ora limited assurance, dal 2028 reasonable assurance)
A chi si applica (dopo l’Omnibus I)
A seguito della Direttiva (UE) 2026/470 entrata in vigore il 18 marzo 2026 come parte del pacchetto Omnibus I, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ora si applica solo alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto annuo, escludendo le PMI quotate e introducendo rendicontazione volontaria semplificata per le più piccole. Le imprese nella catena del valore con meno di 1.000 dipendenti sono tutelate da richieste eccessive di dati ESG, mentre per le extra-UE valgono soglie di 450 milioni di fatturato madre e 200 milioni per filiali.
| Categoria | Soglie | Prima rendicontazione |
|---|---|---|
| Grandi quotate già NFRD | > 500 dipendenti | FY 2024 → pubb. 2025 ✅ |
| Grandi imprese (nuova soglia) | > 1.000 dip. e > €450M fatturato | FY 2027 → pubb. 2028 |
| Mercati regolamentati UE | FY 2028 → pubb. 2029 | |
| Imprese extra-UE | > €150M fatturato UE + filiale/succursale rilevante | FY 2028 → pubb. 2029 |
Effetto Omnibus: circa l’80% delle imprese originariamente coinvolte è stato escluso dagli obblighi. Per le imprese sotto soglia, sarà disponibile uno standard di rendicontazione volontario (VSME), sviluppato dall’EFRAG, con funzione anche di “scudo”: limita le informazioni che banche e grandi committenti possono richiedere ai fornitori più piccoli.
2. ESRS — European Sustainability Reporting Standards
Regolamento Delegato (UE) 2023/2772, in revisione
Gli ESRS sono i 12 standard tecnici che definiscono come rendicontare secondo la CSRD. Non sono una norma autonoma, ma il cuore operativo della direttiva.
La struttura:
- 2 standard generali (ESRS 1 e ESRS 2): requisiti di base e disclosure sulla governance e sulla strategia
- 5 standard ambientali (E1–E5): cambiamento climatico, inquinamento, acque, biodiversità, economia circolare
- 4 standard sociali (S1–S4): forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità, consumatori
- 1 standard di governance (G1): etica, anti-corruzione, lobbying, gestione dei fornitori
Con l’Omnibus, la Commissione ha chiesto all’EFRAG di semplificare gli ESRS: ridurre i data point obbligatori, privilegiare le informazioni quantitative, eliminare gli standard settoriali (previsti nella versione originaria) e migliorare l’interoperabilità con standard internazionali come GRI e ISSB. I nuovi ESRS semplificati – che attualmente sono aperti alla consultazione pubblica – dovrebbero applicarsi alla rendicontazione del 2027.
3. CSDDD — Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Dir. UE 2024/1760, modificata dall’Omnibus
La CSDDD (o CS3D) introduce obblighi di due diligence obbligatoria lungo tutta la catena del valore: le imprese devono identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente, non solo nelle proprie operazioni ma anche presso i fornitori.
Cosa chiede:
- Integrazione della due diligence ESG nei sistemi di gestione del rischio
- Identificazione e gestione degli impatti avversi (diritti umani, lavoro, ambiente) sui partner commerciali diretti (dopo l’Omnibus: solo catena diretta, non più l’intera supply chain estesa)
- Piano di transizione climatica (best effort)
- Monitoraggio periodico (ridotto dall’Omnibus da annuale a ogni 5 anni)
- Allineamento con il reporting CSRD/ESRS
A chi si applica (dopo l’Omnibus):
- Imprese UE con > 5.000 dipendenti e > €1,5 miliardi di fatturato globale
- Imprese extra-UE con > €1,5 miliardi di fatturato netto nell’UE
In pratica, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) restringe il perimetro di aziende obbligate, elimina gli obblighi di attuazione dei piani di transizione climatica, riduce le sanzioni massime, che potranno arrivare fino al 3% del fatturato, e posticipa l’entrata in vigore. Gli obblighi si concentrano su impatti negativi ambientali e sui diritti umani nelle filiere, con focus su partner diretti per alleggerire le PMI.
Quando: recepimento negli stati membri entro luglio 2027; applicazione dal 2029 (un anno di posticipo rispetto al piano originale). La responsabilità civile diretta — molto controversa — è stata eliminata dall’Omnibus.
4. EU Taxonomy
Regolamento (UE) 2020/852
La Tassonomia UE è un sistema di classificazione che definisce quali attività economiche possono essere considerate ecologicamente sostenibili. Non è un obbligo di fare: è un obbligo di dichiarare in che misura il proprio fatturato, i propri investimenti (CapEx) e le proprie spese operative (OpEx) siano allineati agli obiettivi ambientali dell’Unione.
I 6 obiettivi ambientali della Tassonomia:
- Mitigazione del cambiamento climatico
- Adattamento al cambiamento climatico
- Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche
- Transizione verso l’economia circolare
- Prevenzione e controllo dell’inquinamento
- Protezione e ripristino della biodiversità
Per essere considerata “allineata”, un’attività deve: contribuire sostanzialmente ad almeno uno degli obiettivi, non arrecare danno significativo agli altri (Do No Significant Harm – DNSH), e rispettare le garanzie sociali minime.
Chi è coinvolto: le imprese soggette alla CSRD (che include già le disclosure di Tassonomia). Con l’Omnibus, la rendicontazione di Tassonomia diventa volontaria per le imprese con fatturato inferiore a €450 milioni. La Commissione sta anche revisionando i criteri di screening, con aggiornamenti attesi per il 2026–2027.
5. SFDR — Sustainable Finance Disclosure Regulation
Regolamento (UE) 2019/2088
L’SFDR si rivolge principalmente ai gestori di fondi e intermediari finanziari (SGR, SICAV, banche, assicurazioni che offrono prodotti di investimento). Impone trasparenza su come i rischi ESG vengono integrati nelle decisioni di investimento e nella gestione dei prodotti finanziari.
Cosa chiede:
- Classificazione dei prodotti finanziari in categorie (“Articolo 6”, “Articolo 8”, “Articolo 9”) in base al grado di integrazione della sostenibilità
- Disclosure pre-contrattuale e periodica sulle caratteristiche ESG dei prodotti
- Pubblicazione degli indicatori di impatto negativo (Principal Adverse Impacts – PAI) a livello di entità
Rilevanza per le imprese non finanziarie: le aziende che cercano finanziamenti o investitori istituzionali sono indirettamente colpite, perché i fondi soggetti all’SFDR richiedono dati ESG dettagliati dai loro investimenti in portafoglio. La normativa è in revisione: proposta legislativa attesa entro fine 2025.
6. CBAM — Carbon Border Adjustment Mechanism
Regolamento (UE) 2023/956
Il CBAM è il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: in sostanza, un prezzo sulla CO₂ incorporata nei prodotti importati nell’UE, per equiparare i costi sostenuti dai produttori europei soggetti al sistema ETS. Colpisce direttamente chi importa nei settori ad alta intensità di carbonio.
Settori coinvolti (fase iniziale): acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, elettricità.
Come funziona: gli importatori devono acquistare certificati CBAM in numero corrispondente alle emissioni incorporate nei prodotti importati. Il prezzo dei certificati è collegato al prezzo della CO₂ nel sistema ETS europeo.
Fasi:
- 2023–2025: fase transitoria (solo obblighi di rendicontazione delle emissioni, senza pagamento)
- Dal 2026: piena operatività con acquisto obbligatorio dei certificati
- 2034: eliminazione graduale delle quote ETS gratuite e piena applicazione
Con l’Omnibus è stata introdotta una esenzione per i piccoli importatori (sotto le 50 tonnellate annue di emissioni incorporate) e semplificate alcune procedure di dichiarazione.
7. CSDDD + Normative di prodotto: le norme “di filiera”
Accanto alle grandi direttive, esistono normative specifiche che impattano su settori e tipologie di prodotto:
EUDR — EU Deforestation Regulation (Reg. UE 2023/1115) Vieta l’immissione sul mercato UE di prodotti (soia, olio di palma, legno, cacao, caffè, bestiame, gomma e derivati) che abbiano contribuito alla deforestazione dopo il 2020. Richiede una due diligence geografica (geolocalizzazione) e una dichiarazione di conformità. Applicazione: grandi imprese dal dicembre 2025 (con periodo di grazia di 6 mesi per enforcement); PMI dal dicembre 2026.
EUBR — EU Battery Regulation (Reg. UE 2023/1542) Introduce requisiti di sostenibilità, tracciabilità e due diligence per le batterie (dai veicoli elettrici agli storage industriali), inclusi obblighi sul contenuto riciclato e sul passaporto digitale di prodotto.
FLR — Forced Labour Regulation – In arrivo nel 2027: vieta la commercializzazione nell’UE di prodotti realizzati con lavoro forzato, con obbligo di cooperazione con le autorità investigative.
Green Claims Directive – Richiede che tutte le asserzioni ambientali (“eco-friendly”, “carbon neutral”, ecc.) siano verificate e certificate da terzi accreditati prima dell’uso in comunicazioni commerciali. Mette fine al greenwashing normativo. Non c’è ancora un testo definitivo.
Il sistema nel suo insieme: come si connettono le norme
Le normative EU di sostenibilità non operano in silos separati: formano un ecosistema integrato dove i dati generati da una norma alimentano le altre.
ESRS / CSRD → fornisce i dati ESG di base
↓
EU Taxonomy → classifica le attività come sostenibili
↓
SFDR → li usa per classificare prodotti finanziari
↓
CSDDD → li estende alla catena del valore
↓
CBAM / EUDR / FLR → li applicano a prodotti e importazioni specifici
Per le imprese, questo significa che la rendicontazione CSRD non è solo un obbligo formale: è la base su cui si costruisce l’accesso al capitale (SFDR), la credibilità verso i grandi committenti (CSDDD), la competitività sui mercati (CBAM) e la libertà di comunicazione commerciale (Green Claims).
Chi deve fare cosa: una sintesi operativa
| Norma | Chi è coinvolto oggi | Obbligo principale | Scadenza chiave |
|---|---|---|---|
| CSRD | Grandi quotate >500 dip. (Onda 1) | Bilancio sostenibilità ESRS | In corso (FY2024) |
| CSRD | >1.000 dip. e >€450M (Onda 2+) | Bilancio sostenibilità ESRS | FY 2027 → 2028 |
| ESRS | Tutti i soggetti CSRD | Standard di rendicontazione | Revisione in corso |
| CSDDD | >5.000 dip. e >€1,5Mld | Due diligence supply chain | 2029 |
| EU Taxonomy | Soggetti CSRD | Disclosure allineamento verde | In corso (obbl.) / opz. <€450M |
| SFDR | Gestori finanziari | Classificazione prodotti ESG | In corso |
| CBAM | Importatori settori hard-to-abate | Acquisto certificati carbonio | Dal 2026 (piena operatività) |
| EUDR | Operatori filiere a rischio deforestazione | Due diligence geografica | Dal dic. 2025 (grandi) |
| CSBR / VSME | PMI e imprese sotto soglia CSRD | Rendicontazione volontaria | Standard disponibili 2026 |
Cosa tenere d’occhio nei prossimi mesi
- Nuovi ESRS semplificati : riduzione dei data point, eliminazione degli standard settoriali, maggiore interoperabilità con GRI e ISSB
- Revisione criteri di screening della Tassonomia (Q2 2026): aggiornamento dei criteri Do No Significant Harm e nuove attività ammissibili
- Revisione SFDR (proposta legislativa entrata nel 2025–2026): nuova tassonomia dei prodotti finanziari sostenibili
- Recepimento CSDDD negli stati membri (entro luglio 2027): le modalità nazionali di implementazione potranno variare
- Accordo EU–USA (Framework Agreement agosto 2025): contiene impegni della Commissione a verificare che CSRD, CSDDD, EUDR e CBAM non creino barriere non tariffarie, con potenziali ulteriori revisioni
Fonti principali: Gazzetta Ufficiale UE, Commissione Europea (finance.ec.europa.eu), Consiglio UE, Assolombarda, EFRAG, D.Lgs. 125/2024 (recepimento italiano CSRD).








