Come costituire una CER (comunità energetica rinnovabile)

Requisiti, procedure e incentivi per costituire una comunità elettrica rinnovabile, l'innovativo modello per condividere l'energia elettrica di cui tanto si parla, ma burocraticamente complicato

Ora che è stato finalmente pubblicato il tanto atteso Decreto CER, i numerosi progetti di costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili che erano in stand by su tutto il territorio italiano, possono finalmente prendere il via.
Ma come nasce una CER? Scopriamo insieme le caratteristiche, i passaggi e gli adempimenti burocratici che i soggetti attuatori delle Comunità devono seguire per dare il via ai loro progetti.

Chi sono i soggetti attuatori? Come nasce una CER?

A costituire una CER possono essere i singoli cittadini, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali e le autorità locali come i Comuni, gli Enti di ricerca e quelli religiosi, le Cooperative, le realtà del terzo settore e quelle di protezione ambientale. Sono escluse le Grandi Imprese, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti o grandi fatturati e le piccole medie imprese che le imprese che commerciano o producono energia. Una CER può essere quindi costituita da una molteplicità di soggetti di natura diversa, che condividano energia elettrica rinnovabile prodotta da uno o più impianti nella disponibilità di almeno uno tra loro.
Per diventare una Comunità Energetica bisogna quindi trovarsi in un’area di prossimità, avere a disposizione almeno un impianto di energia rinnovabile e quindi costituirsi come soggetto giuridico. I passaggi principali si possono riassumere in 3 step: la scelta dell’area geografica della CER, la realizzazione dell’impianto rinnovabile e infine la costituzione legale che prevedere la redazione di di atto costitutivo e statuto.

Come scegliere l’area della CER?

Per costituire una CER tutti i suoi membri devono trovarsi in un’area sottesa alla medesima cabina elettrica primaria. Questo permette ai soci di condividere, anche se solo virtualmente, l’energia elettrica rinnovabile prodotta.
Per verificare che tale vincolo sia soddisfatto, il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha elaborato una mappa interattiva delle cabine primarie (consultabile a questo link), che permette di visualizzare la localizzazione delle stesse e di effettuare una ricerca mirata. Inserendo l’indirizzo o le coordinate geografiche, è possibile visualizzare la relativa area convenzionale e il codice di riferimento, composto da 11 cifre alfanumeriche (ad esempio “AC001E00934″).
Si può entrare a far parte di una CER anche successivamente alla sua formazione, purché sia rispettato il vincolo di appartenenza all’area geografica: il POD (Point of Delivery) che identifica univocamente la connessione alla rete elettrica del nuovo socio, deve trovarsi nella stessa cabina primaria in cui sorge la Comunità.


Quale forma giuridica?

La CER deve essere un soggetto dotato di autonomia giuridica, conforme ai principi ed agli obiettivi che animano le Comunità Energetiche: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. La legge italiana lascia dunque libertà di scelta sulla forma giuridica che deve rispettare alcuni requisiti: sono ammesse le imprese sociali senza scopo di lucro, mentre sono escluse le società lucrative (S.p.A., S.r.l., S.n.c, etc.).
Tra le forme possibili quindi le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative e i Consorzi. Lo scopo sociale, espresso nello statuto e nei regolamenti, deve bilanciare gli scopi mutualistico, tipico delle cooperative, con le finalità altruistiche, proprie delle associazioni. I membri di una CER possono recedere in ogni momento, l’adesione alla CER deve essere di natura volontaria ed in forma democratica.
La scelta della forma giuridica dipende quindi da vari fattori, tra cui dimensioni, investimenti iniziali, taglia degli impianti e contesto.

L’Associazione ad esempio, meglio si adatta alle CER di piccole dimensioni ed è infatti la forma prevalente nelle Comunità già costituite, che ricadono in territori ristretti. Quando l’avvio della CER prevede impegni finanziari importanti, la forma cooperativa (modello prevalente in Europa), può essere preferibile ed allo stesso modo la Fondazione di partecipazione si confà a CER con impianti di dimensioni importanti.
La conclusione è che non esiste una forma giuridica adatta o preferibile, ma che ogni CER costituisce un caso unico e la scelta della sua forma giuridica deve essere valutata ad hoc, così come la stesura di Statuto e Regolamento.


Gli incentivi e le forme di finanziamento

Scelta l’area geografica, realizzato l’impianto, firmati atto costitutivo e statuto, la CER è finalmente pronta per iniziare a condividere l’energia rinnovabile e beneficiare degli incentivi.
Ogni Megawatt di energia condivisa infatti viene premiato con degli incentivi che possiamo riassumere in queste tre componenti:
– Una quota fissa che varia in funzione della potenza dell’impianto: da 80 €/MWh per i più piccoli (<200kW) fino a 60 €/MWh per i più grandi (>600kW). A questa si applica una correzione regionale per gli impianti del Centro (+4€/MWh) e Nord (+10€/MWh) Italia in cui l’irraggiamento solare è minore rispetto al Sud.
– Una quota variabile che varia tra 0 e 40 €/MWh in funziona del prezzo di mercato dell’energia (aumenta quando il prezzo scende e viceversa)
– Un corrispettivo calcolato annualmente da ARERA che viene riconosciuto a ciascuna CER sulla base dell’energia autoconsumata (nel 2023 ammontava a circa 8 €/MWh).

Il PNRR inoltre mette a disposizione dei contributi in conto capitale per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che coprono fino al 40% delle spese di realizzazione degli impianti di produzione energia elettrica rinnovabile con potenza massima fino ad 1 MW. Le spese ammissibili sono quelle della realizzazione impianto e dei sistemi di accumulo, ma anche lo studio di fattibilità, la progettazione ed alcune opere edili. L’importo finanziabile, similmente agli incentivi, dipende dalla taglia dell’impianto e va da un massimo di 1500 €/kW per gli impianti piccoli (fino a 20kW di potenza) a 1.050 € per i più grandi (con potenza compresa tra 600 kW e 1 MW).
Le tariffe incentivanti sono cumulabili (seppur decurtate del 50%) con i contributi del PNRR, mentre non si applicano se l’energia elettrica viene prodotta da impianti fotovoltaici realizzati con il Superbonus.


Requisiti e tempi di realizzazione

Per costituire una CER deve essere disponibile almeno un impianto di energia elettrica rinnovabile, che non superi la potenza massima di 1 MW.
Sono incluse tutte le forme di produzione di energia elettrica rinnovabile, quindi non solo fotovoltaico ma anche ad esempio eolico, idroelettrico, geotermico, biogas e biomasse, ed il vincolo di 1 MW di potenza è da intendersi per singolo impianto. L’impianto (o gli impianti) deve essere nuovo, oppure se già esistente deve essere entrato in esercizio successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. 199/2021 (cioè dopo il 16 dicembre 2021) e comunque dopo la costituzione giuridica della CER.
Una volta costituita la CER è necessario presentare domanda di accesso alle tariffe incentivanti al GSE entro 120 giorni dall’entrata in esercizio degli impianti. La domanda si presenta esclusivamente tramite il portale del gestore Servizi Energetici (www.gse.it), il quale invia esito della verifica dei requisiti di accesso entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. In caso di approvazione, le tariffe restano valide per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto rinnovabile.

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