Da Pacha Mama ai diritti della Terra

La spinta più progressista per i diritti della Natura sta facendosi strada dai Paesi le cui comunità vivono in maggiore armonia con la Madre Terra

La problematica ambientale in quest’epoca sta entrando in maniera dirompente nelle discussioni politiche e giuridiche in quasi tutti gli angoli del globo. La trattazione giuridico normativa dei diritti della “terra”, non intesa quale ecosistema nel quale viviamo, ma quale vero e proprio soggetto dotato di personalità giuridica, e la conseguente attribuzione di veri e propri diritti, presenta un perimetro argomentativo, significativo, complesso, per un lettore “non addetto ai lavori”.

Si tratta di un vero e proprio orientamento innovatore, per non dire una rivoluzione copernicana, che si mostra in diversi contesti e molteplici aspetti. Basti pensare che vi sono Paesi dove questo nuovo modo di concepire la natura o le sue entità viene affermata nei testi costituzionali, o più in generale nei testi normativi.

Tra questi Stati ci sono l’Ecuador, la Bolivia, la Nuova Zelanda e l’Uganda. Altri Paesi, quali Colombia, India e Bangladesh, Cile, Panama, percorrono una simile strada in via giurisprudenziale.

Ecuador, il pioniere del nuovo orientamento

L’Ecuador nel 2008 è stato il primo Stato sovrano a introdurre una norma di rango costituzionale che tutela la natura o come da loro definita “Pacha Mama” (Madre Terra): nella fattispecie, l’art. 71 della Costituzione ecuadoregna stabilisce che:

La natura ha il diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi.

Inoltre, sempre lo Stato ecuadoregno, nel 2014 ha fondato nella propria capitale Quito il primo Tribunale Internazionale per i diritti della Natura (International Rights of Nature Tribunal).

Non v’è dubbio che il solco tracciato dall’Ecuador, seguito anche dai Paesi sopra citati, integri una visione tangibilmente innovativa, sul piano culturale, sociale, politico e giuridico. Ma tale approccio non deve stupirci più di tanto, in quanto si tratta di Paesi molto legati alle tradizioni giuridiche dei “Ctoni”, termine utilizzato da E.Goldsmith (Edward Goldsmith, fondatore dell’Ecologist e figura primaria nel panorama ecologista mondiale, morto nel 2010) per definire i popoli che vivono in stretta armonia con la terra.

Il diritto della Natura attraversa i secoli

Il riconoscimento del diritto alla Natura, che include anche quello della Terra, quale elemento imprescindibile di cui è composta, trova quindi la propria sorgente “giuridica” in una dottrina che prende vita dalle comunità indigene. Infatti, le tradizioni giuridiche ctonie, derivanti dalle popolazioni autoctone di ciascun territorio, pongono da sempre l’ambiente al centro del proprio “diritto”; pur in assenza di norme scritte, le leggi orali attraversano i secoli e tramandano il primato della natura sull’uomo, conferendole in molti casi una connotazione sacra.

Le tradizioni giuridiche moderne, fondate sui sistemi di civil law e di common law, seppur con tempistiche e fasi differenti stanno assorbendo molti di questi concetti, facendone parte integrante del proprio ordinamento interno e del dibattito internazionale: è un esempio di come le tradizioni giuridiche del mondo siano in continuo dialogo tra loro, influenzandosi a vicenda ed attingendo a contenuti reciproci.

Due sentenze storiche contro Shell

Una dimostrazione concreta di come tale dialogo abbia incominciato a far germinare i primi frutti, quantomeno a livello giuridico, è rinvenibile anche da due recenti pronunce, che potremmo definire epocali quanto alla tutela dell’ambiente e dei diritti della terra.

Tali sentenze hanno entrambe riguardato, non già uno stato sovrano, ma un soggetto privato, la multinazionale anglo olandese degli idrocarburi e gas Royal Dutch Shell Plc/Koninklijke Nederlandse Shell NV, nota alle cronache anche solo con il nome di “Shell”, che è considerata la prima compagnia dell’occidente operante nel settore petrolifero, nell’energia e nella petrolchimica.

La prima pronuncia, emessa il 29 gennaio 2021 dalla Corte d’Appello dell’Aia, ha definito una causa, iniziata nel lontano 2008 da quattro contadini nigeriani e alcuni abitanti dei villaggi di Oruma, di Goi e di Ikot Ada Udo insieme, con il supporto di Milieudefensie – filiale dell’Ong olandese Friends of Earth -, contro Shell Nigeria, società controllata da Shell. La causa riguardava un episodio di inquinamento da idrocuraburi, correlato all’inquinamento delle loro terre avvenuto tra il 2004 e il 2007 dalle fuoriuscite di greggio, fenomeno noto anche come “oil spill”, cioè lo sversamento di petrolio nel terreno e/o nelle acque.

Dopo 13 interminabili anni di contenzioso, le prove portate in giudizio hanno dimostrato che l’oil spill ha inquinato in modo pressoché irrimediabile i campi agricoli e le vasche per l’itticoltura di tre villaggi sul Delta del fiume Niger.

Oltre a ciò, i querelanti hanno lamentato e documentato che decenni di inquinamento legato all’estrazione del petrolio – Shell esercita attività estrattiva in quell’area sin dal 1958 – hanno avuto un grave impatto sulla vita e sulla salute delle persone, a causa dello stravolgimento dell’ecosistema locale.

Vi è un dato che più di ogni altro segna la misura della gravità dell’inquinamento di quella parte di terra nigeriana imputabile a Shell Nigeria: è stato stimato che gli abitanti del Delta del Niger abbiano un’aspettativa di vita di almeno 10 anni inferiore alla media del paese e, più in generale, si è stimato che all’incirca 16.000 neonati ogni anno muoiono per patologie legate all’inquinamento ambientale.

Oil spll a Kegbera, Nigeria – Fonte: https://friendsoftheearth.eu

La condanna per Shell e il duty of care

Sulla base di quanto accertato e documentato durante le varie fasi della controversia, la pronuncia ha statuito che Shell, per il tramite della controllata Shell Nigeria, dovrà risarcire le comunità del sud della Nigeria, insediate nel delta del fiume Niger, versando loro la somma di Euro 95 milioni che spettano ai querelanti e ai loro concittadini, oltre ad accollarsi tutti i costi di bonifica, per quanto possibile, e, comunque, dovrà anche assicurarsi di installare un sistema tecnologicamente avanzato di rilevamento di eventuali perdite dalle condotte di greggio.

Tale verdetto della Corte d’Appello dell’Aja può ben definirsi storico per il principio di diritto introdotto con tale pronuncia: infatti, per la prima volta, un tribunale internazionale ha ritenuto la multinazionale anglo olandese responsabile per il suo duty of care, vale a dire l’implicito dovere di diligenza e cura nell’esercizio della propria attività imprenditoriale anche all’estero, sul presupposto dell’inammissibilità del c.d. doppio standard: la Corte ha infatti rilevato come tali condotte illecite non sarebbero mai state tollerate in Olanda e parimenti, applicando lo stesso parametro “interno”, non potrebbero esserlo in nessun altro stato estero.

La seconda pronuncia costituisce un ulteriore pesante sconfitta, subita a distanza di pochi mesi, dalla multinazionale anglo-olandese del Oil & Gas, afferente ad un tema correlato a quello oggetto della sentenza del 29 gennaio 2021 e di strettissima attualità: la transizione energetica nel contesto della c.d. green economy.

Il caso delle emissioni C02 era stato sollevato nel 2019 dalla filiale olandese di Friends of the Earth, la medesima ONG che ha affiancato gli abitanti del Delta del Niger con la propria filiale locale Milieudefensie nella controversia sopra menzionata, e sostenuto da altri sei gruppi e più di 17 mila cittadini olandesi.

Con la sentenza del 26 maggio 2021 il Tribunale distrettuale de L’Aia, sezione Commercio ed Imprese, ha imposto a Shell di ridurre immediatamente le emissioni di C02 del 45% rispetto ai livelli del 2019 e, comunque, entro il 2030, in linea con l’obiettivo di mantenere l’aumento medio della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi, attraverso una profonda modifica della politica aziendale.

Obbligo di ridurre le emissioni di C02

La sentenza poggia sul complicato dogma che porta all’applicazione nei confronti dell’azienda operante nel settore Oil & Gas dello standard di diligenza non scritto, che il Tribunale ha compilato tenendo conto dei fatti, del diritto e di standard accettati a livello internazionale, ravvisando non una violazione già perpetrata, ma un’imminente possibile violazione, attraverso la comparazione tra la Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese, in materia di responsabilità extracontrattuale e lo “standard of care” dettato dall’Accordo di Parigi, valutato quale misura da applicare per l’analisi della policy aziendale del Gruppo di società facenti parte di Shell.

La Corte territoriale de L’Aia, quindi, perseguendo questa posizione, ha accolto il ricorso presentato da associazioni ambientaliste, organizzazioni non governative e supportato da oltre 17mila cittadini, obbligando la multinazionale a rispettare quanto previsto dall’Accordo di Parigi circa le emissioni di gas ad effetto serra.

La sentenza rappresenta un unicum nel panorama giuridico internazionale, dal momento che istituti non scritti, standard e soft law hanno costituito le fondamenta giuridiche del dispositivo statuito dalla Corte, arrivando a colpire sia le emissioni dirette del gruppo, sia quelle indirette imputabili ai singoli consumatori olandesi che, paradossalmente, hanno presentato ricorso.

Tale sentenza può ben definirsi storica almeno per due ordini di ragioni:

a) ha creato un precedente importantissimo, perché è la prima volta che la giustizia si è trovata a ordinare a una impresa di emettere meno C02, imponendole di modificare la propria politica aziendale;

b) è la prima volta in Europa che un’azione civile di questo genere e portata viene rivolta contro un’azienda privata. Fino ad oggi si è sempre posta molta attenzione ai governi e si è cercato di agire soprattutto nei loro confronti. Questa sentenza invece parla di un obbligo per un soggetto privato, che viene obbligato a rispettare quanto previsto dagli Accordi di Parigi.

Per completezza, va anche detto, che pur riconoscendo l’importanza della sentenza, la Dottrina si è divisa sulla condivisione dei principi e del contenuto di cui la pronuncia si fa latrice, in quanto, come osservato, da alcuni commentatori la transizione energetica non può e non deve essere ridotta a un tavolo di scontro generazionale, in uno schematico dualistico, tra ciò viene ritenuto positivo e ciò che viene giudicato negativo.

Le imprese tutte sono, ad un tempo, prime attrici e stakeholders di questo processo di sviluppo, ragion per cui nella loro attività imprenditoriale prospettica devono essere ricondotte in uno schema più ampio di strategie nazionali ed internazionali, che le impegni nell’ottica della preservazione di un generale interesse collettivo.

Diritti della Natura, un passaggio culturale

La natura può e deve essere riconosciuta come soggetto di diritto, ma tale passaggio dovrà essere prima culturale e dopo potrà essere percepito dalla politica e dalla giurisprudenza dei vari Stati.

La prova di quanto affermato è data proprio dalle pronunce sopra citate, dalle quali emerge che il bene primario che viene tutelato dalle Corti non è la Natura, quale soggetto di diritti, quanto il bene vita dell’essere umano che deve potersi svolgere e sviluppare, per la sua preservazione, in un ecosistema sano e non inquinato.

Questa lettura giuridica, per quanto apparentemente vicina alla visione della Natura e, con essa della Terra, quale suo elemento costituente, si pone ad una distanza significativa dalla concezione della Natura quale soggetto di diritto, per come declinata dalle tradizioni giuridiche ctonie, poi tradotte, da alcuni Paesi, in norme costituzionali, legislative e giurisprudenziali.

L’auspicio è che il cammino negoziale intrapreso dai governi orientato all’individuazione, a mio avviso, di insufficienti soluzioni politiche di compromesso alle problematiche ambientali, possa farsi contaminare dagli aspetti culturali di quei Paesi che, in tema di ambiente e diritti della natura, hanno saputo essere veri innovatori, e aprirsi a soluzioni che pongano alla base della norma un denso e profondo dato culturale che, invero, appartiene, per dirlo alla Goldsmith, agli Ctoni di ogni luogo del mondo.

Avv. Danilo Grattoni – Freebly, prima società benefit tra avvocati

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