Il Diritto all’acqua, presupposto di tutti gli altri diritti umani

Il diritto all'acqua - rappresentato anche dal Goal 6 dell'Agenda 2030 - è nei fatti molto calpestato a ogni latitudine, persino in Italia.

Nel 2014 e per i successivi due anni gli abitanti della città di Flint (stato del Michigan) furono silenziosamente avvelenati dall’acqua che entrava nelle loro case, acqua contaminata da grosse quantità di piombo.

Crisi dell’acqua di Flint

Fino ad allora la città di Flint aveva usufruito del sistema idrico dalla vicina città di Detroit. Nel 2013, a causa della crisi economica che aveva investito la città, il Governatore del Michigan, Rick Snyder, decise di far costruire un sistema di approvvigionamento d’acqua autonomo che avrebbe dovuto consentire un notevole risparmio economico. Nell’attesa che il nuovo sistema idrico fosse pronto, la città avrebbe usufruito dell’acqua del vicino fiume Flint.
Fin dal primo utilizzo dell’acqua del fiume Flint, gli abitanti della città si resero conto che non era acqua potabile: l’odore, il gusto, il colore non lasciavano dubbi che fosse contaminata, nonostante ciò, le autorità rassicurarono a lungo la popolazione che l’acqua fosse stata controllata e che fosse sicura.

Perché l’acqua possa essere destinata al consumo umano dovrebbe essere incolore, insapore, limpida e trasparente. L’acqua del Fiume Flint invece era torbida, amara, corrodeva i tubi e intossicava le persone. In una delle tante testimonianze una donna ha dichiarato ad un giornalista “Tu cerchi di tenere i tuoi bambini lontani da cose che sono dannose per loro, ma loro possono andare in cucina o in bagno e aprire del veleno”.
Soltanto dopo quasi due anni, grazie ad una inchiesta indipendente portata avanti da una ONG e dal Politecnico dell’Università della Virginia (Virginia Tech), emerse quello che era sotto gli occhi dei cittadini di Flint già da tempo: l’acqua era contaminata da grossi quantitativi di piombo. Gli effetti evidenti del piombo sulla salute sono la perdita dei capelli e le infiammazioni cutanee; tuttavia, quello che maggiormente preoccupava gli abitanti di Flint riguardava gli effetti a lungo termine del piombo sullo sviluppo del cervello e del sistema nervoso dei bambini con perdita di memoria, difficoltà di concentrazione, rabbia ingiustificata.
Fino al febbraio del 2019 furono promosse circa 79 cause civili e nel 2021 il giudice federale Judith Levy ha accordato un risarcimento del danno da 626 milioni di dollari per gli abitanti della città avvelenata, l’80 % del risarcimento fu destinato a chi all’epoca dei fatti aveva meno di 18 anni. La condanna delle Istituzioni al pagamento del risarcimento del danno ha rappresentato soltanto un piccolo passo in favore delle vittime intossicate dal piombo ma non basterà certo a far rinascere una città privata per oltre due anni del diritto all’acqua potabile.

Il diritto all’acqua

Il “diritto all’acqua” è stato riconosciuto a livello internazionale dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 64/292 del 28 luglio 2010, su iniziativa dei paesi Latino-americani (Uruguay, Ecuador, Bolivia) che sostennero la mobilitazione della società civile contro i processi di mercificazione e privatizzazione della gestione del sistema idrico, al fine di ottenere acqua pulita per tutto la popolazione mondiale. L’ONU per la prima volta individuò il diritto all’acqua quale diritto universale autonomo e specifico, presupposto di tutti gli altri diritti umani.
Tuttavia, dal rapporto dell’OMS-Unicef del 3 maggio 2021 è emerso che nel mondo 2,2 miliardi di abitanti non possiedono ancora oggi acqua corrente sicura e potabile nella propria abitazione e che 3 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari; il “diritto all’acqua” quale diritto umano essenziale è stato riconosciuto soltanto a livello “declatorio” ma non a livello sostanziale.
In particolare, i Movimenti internazionali per il riconoscimento dell’acqua (tra i quali il Comitato Internazionale del Contratto Mondiale dell’Acqua costituito in occasione del Manifesto di Lisbona nel 1998 dove venne anche redatto il Manifesto dell’Acqua) evidenziano la necessità di adottare norme giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati, con la sottoscrizione da parte dei medesimi di un trattato internazionale che definisca l’attuazione del diritto a livello concreto.

Quale è la normativa europea che regolamenta il diritto?

L’Unione Europea ha adottato una Direttiva Quadro 2000/60/CE, definendo il quadro giuridico volto a tutelare le acque pulite e ripristinare la qualità delle stesse all’interno dell’Unione, nonché a garantire il loro utilizzo sostenibile nel lungo termine. Tale normativa è integrata da norme più specifiche quali: la Direttiva nitrati 91/676 CEE che ha l’obiettivo di combattere l’inquinamento prodotto dai nitrati di origine agricola, la Direttiva sulle acque reflue urbane 91/271 CEE che ha lo scopo di stabilire norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, la Direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento 2006/118/CE.
Di particolare rilievo appare la Direttiva europea 2020/2184 CE sull’acqua destinata al consumo umano, approvata dal Parlamento il 15 dicembre 2020 in risposta dell’iniziativa popolare “Right2water”. Tale campagna di sensibilizzazione, promossa nel 2012, fu unica nel suo genere perché raccolse 1.800.000 firme per esortare la Commissione Europea ad elaborare una nuova direttiva che sancisse il diritto umano universale all’acqua come qualificato dalle Nazioni Unite. La direttiva europea entrata in vigore il 12 gennaio 2021 ha principalmente tre obiettivi: accessibilità, conservazione e trasparenza dell’acqua. Tutti gli Stati europei dovranno recepire la Direttiva sull’acqua potabile entro il 12 gennaio 2023 nei rispettivi ordinamenti nazionali.
In particolare, tale direttiva impone agli Stati membri di garantire l’accesso all’acqua potabile anche ai gruppi più emarginati e vulnerabili della popolazione e monitorare regolarmente la qualità dell’acqua destinata al consumo umano, utilizzando un metodo che preveda l’istituzione di punti di campionamento lungo tutta la filiera idrica, in modo da garantire un controllo rigoroso e trasparente per i cittadini.
La Direttiva prevede anche l’aggiornamento degli standard qualitativi dell’acqua, modificando i limiti per alcune sostanze chimiche, tra le quali il piombo le cui alte concentrazioni, come abbiamo appreso dagli eventi accaduti nella città di Flint, provocano danni gravi e permanenti alla salute del sistema nervoso e del cervello.
La Direttiva europea ha poi introdotto tra le sostanze inquinanti i PFAS (perfluoro alchiliche), composti chimici utilizzati per rendere tessuti, carta e rivestimenti per contenitori di alimenti maggiormente resistenti, utilizzati anche per produrre detergenti per la casa e schiume antincendio.

una bambina beve acqua da un bicchiere

Il caso PFAS in Veneto

In Italia nel 2013 i risultati di alcune ricerche sperimentali rilevarono un importante inquinamento da PFAS nell’area delle province di Vicenza, Verona e Padova. L’analisi sul sistema degli scarichi fognari del territorio interessato mise in evidenza che le concentrazioni più alte provenivano dal depuratore di Trissino e che l’azienda Miteni SpA (società chimica italiana di proprietà di WeylChem che produceva prodotti chimici intermedi contenenti fluoro principalmente per l’industria agrochimica e farmaceutica) era tra quelle che scaricava il maggior quantitativo di PFAS in fognatura.
Il danno ambientale e sanitario provocato dalle sostanze PFAS in Veneto fu di gravissima entità, ha coinvolto circa 300 mila persone e un area territoriale di circa 180 Kmq.
La Procura della Repubblica ha avviato due procedimenti penali. Il primo fu introdotto a carico di 13 manager della società Miteni SpA, a cui venne contestata la commissione dei reati ex art. 439 e 452 quater Codice penale per avvelenamento di acque e disastro innominato aggravato, oltre ad aver omesso di attuare interventi di contenimento per mettere in sicurezza l’azienda ed il territorio circostante. Il secondo procedimento penale pendente invece è a carico della società Miteni SpA, considerata responsabile, ai sensi della legge n. 231/2001, per non essersi dotata di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati ambientali realizzati a suo esclusivo vantaggio. I processi sono ancora in corso.

In particolare, qual è la normativa italiana e in che cosa l’Italia è carente?

In Italia le principali norme che regolamentano la qualità e l’igiene dell’acqua destinata al consumo umano sono contenute nel Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 32, in attuazione della Direttiva Europea 98/83/CE, e stabiliscono i livelli di sicurezza e i controlli sulla qualità e purezza dell’acqua a tutela della salute umana. La normativa in vigore deve assicurare l’igiene dell’acqua per tutta la filiera idrica fino al punto finale di consumo (rubinetto) attraverso l’attuazione di “piani di sicurezza dell’acqua” (DM 14 giugno 2017) che definiscono le misure specifiche di prevenzione, sorveglianza e monitoraggio.
Nonostante un impianto normativo adeguato, l’Italia è stata sottoposta ben quattro volte alla procedura di infrazione ex art 258 TFUE sia per il mancato adeguamento dei sistemi delle acque reflue e dei sistemi di fognatura sia per la fornitura di acqua non sicura. Due delle procedure sono già sfociate in condanna da parte della Corte di Giustizia europea per aver violato le norme europee con una sanzione di 25 (venticinque) milioni di euro.
La rete idrica nazionale perde fino al 40% dell’acqua immessa e molte reti fognarie non hanno i depuratori; in sostanza buona parte dell’acqua che preleviamo viene spesso dispersa e sprecata.

Il nostro Paese, quindi, ha la necessita ed insieme la grande opportunità di poter attingere alle risorse messe a disposizione dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per realizzare opere necessarie atte a ripristinare efficienti sistemi di distribuzione dell’acqua. Ha il dovere morale di potenziare gli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030 in particolare l’Obiettivo 6 “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”.
È auspicabile, quindi, individuare nel prossimo futuro anche strumenti di partecipazione, aperti ed inclusivi, per tutti gli Stakeholder che concorrano a identificare le criticità del settore idrico e individuare le politiche utili a risanare e tutelare il diritto all’acqua.
La carenza, la scarsa qualità dell’acqua e l’impossibilità di adottare corrette pratiche igienico-sanitarie hanno ricadute sulla salute delle persone. Ognuno di noi deve acquisire la consapevolezza che ogni gesto quotidiano può essere causa di inquinamento, sfruttamento eccessivo e riduzione della qualità dell’acqua; per questo dobbiamo cambiare radicalmente il modo in cui utilizziamo l’acqua, una preziosa risorsa che deve essere salvaguardata e impiegata in maniera sostenibile, sia in termini di qualità sia di quantità.


Avv. Michela Montano di freebly, prima società benefit tra avvocati in Italia

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