Tutte le normative per le società benefit

Le società benefit sono un fenomeno recente, un nuovo modo di intendere l'impresa che persegue un doppio scopo, e a cui si applicano in gran parte le norme previste per tutte le società. Ecco le normative di riferimento

La legge italiana fondativa per le Società Benefit è nota come legge n. 208 del 28 dicembre 2015. E’ stata implementata attraverso la Legge di Stabilità del 2016, i suoi principi sono dettagliati nei commi 376-384 dell’articolo 1 di tale legge.

È importante sottolineare che questa legislazione non ha introdotto una nuova forma giuridica societaria, ma piuttosto si aggiunge e integra le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali esistenti, arricchendo così i modelli societari già presenti nel nostro sistema giuridico.

Le Società Benefit sono soggette a specifici obblighi, tra cui:

  1. Inclusione del Duplice Scopo nell’Oggetto Sociale: La legge richiede l’integrazione del duplice scopo nell’oggetto sociale della società, sottolineando la necessità di perseguire non solo il profitto, ma anche un beneficio comune.
  2. Bilanciamento degli Interessi: Nella gestione delle attività, le Società Benefit devono equilibrare gli interessi dei propri soci con quelli di altri portatori d’interesse, evidenziando un approccio più olistico e sostenibile.
  3. Individuazione di un Soggetto Interno per il Beneficio Comune: È richiesto l’identificazione di un soggetto interno all’interno della società incaricato di perseguire il beneficio comune, sottolineando l’impegno concreto nella realizzazione degli obiettivi sociali.
  4. Rendicontazione Annuale: Le Società Benefit sono tenute a presentare una rendicontazione annuale dell’attività svolta, includendo anche una valutazione dell’impatto del duplice scopo. Ciò favorisce la trasparenza e fornisce informazioni dettagliate sulla realizzazione degli obiettivi sociali, contribuendo così a consolidare la fiducia degli stakeholder.

La relazione introduttiva al disegno di legge che ha portato nel 2015 all’introduzione del concetto di società benefit nel nostro ordinamento, il DDL 1882, che chiarisce il significato delle Società Benefit in Italia, il loro ruolo nella Società e nell’economia e l’intenzione del legislatore.

Altre normative applicabili alle società benefit

Criterio premiale negli appalti pubblici

L’emendamento all’articolo 49 del Decreto Legislativo 2220 – “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, datato 19 dicembre 2019, ha introdotto una modifica al Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016), introducendo la possibilità per le stazioni appaltanti di considerare, tra gli elementi premiali per l’attribuzione dei punteggi tecnici, anche la valutazione di impatto, ossia quel documento che, come abbiamo visto in precedenza, rappresenta il documento obbligatorio di rendicontazione della società benefit rispetto alla sua duplice finalità.

Con questa modifica, le amministrazioni se intendono utilizzare questo ulterioriore filtro di selezione nei propri appalti, possono specificare nei bandi di gara i criteri premiali che intendono adottare per valutare le offerte, includendo la valutazione dell’impatto generato.

Credito d’imposta

Credito di imposta pari al 50% per il rimborso dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2020 per un tetto di spesa massimo di 7 milioni di euro, previsto dal D.L. n.34 del 19 marzo 2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020 (Decreto Rilancio) art. 38-ter “Promozioni dell’ecosistema SB”.

Qui decreto.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit”, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato stituito il seguente codice tributo (Risoluzione n 42/E del 27 luglio 2022) : 

  • “6976” – “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

Questa previsione è però legata ogni anno al fatto che venga rifinaziata dalla Legge di Bilancio, al momento non risulta attiva.

Le norme che riguardano la società benefit in quanto società

Alle società benefit si applicano le norme del codice civile che riguardano qualunque altra società SRL o SPA, ecc, con alcune variazioni.

Quindi, a partire dall’ Articolo 2463 Cod. Civ.:

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (di solito il Notaio) e deve indicare obbligatoriamente una serie di elementi, tra cui riportiamo quelli che hanno una specigficazione per la società benefit:

  • Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; (la denominazione della società benefit deve riportare anche questa dicitura o la sigla SB);
  • l’attività che costituisce l’oggetto sociale: per la società benefit qui si tratta di indicare la duplice finalità, ovvero le finalità di beneficio comune che si intende perseguire insieme allo scopo commerciale;
  • le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza. A questa regola generale, per la società benefit, si deve intendere aggiunto in base all’art.380 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le seguenti disposizioni: “La societa’ benefit e’ amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalita’ di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La societa’ benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di societa’ prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalita‘.

Gli articoli della Legge 208 che seguono stabiliscono altre specifiche richieste in capo alle società benefit, richiamando in alcuni casi anche disposizioni del codice civile o altre leggi.

381. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 puo’ costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in
relazione a ciascun tipo di societa’ in tema di responsabilita’ degli amministratori.


382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la societa’ benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalita’ e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalita’ di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la societa’ intende perseguire nell’esercizio successivo.

383. La relazione annuale e’ pubblicata nel sito internet della societa’, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La societa’ benefit che non persegua le finalita’ di beneficio comune e’ soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicita’ ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attivita’, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Quest’ultimo articolo, dunque (che richiama due disposizioni ben note in ambito greenwashing), equipara l’azienda che si fregi di essere benefit (con tutti i vantaggi connessi in termini reputazionali), ma che non presenta annualente la relazione d’impatto, a un’azienda che faccia concorrenza sleale o pubblicità ingannevole.

Proprio da questa equiparazione discende che la ‘vigilanza’ rispetto alla pubblicazione della RI, Relazione d’Impatto, sia stata assegnata all’AgCom cioè l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non basta, secondo la legge italiana, dichiarare in Statuto di voler essere benefit, ma occorre agire concretamente per perseguire le finalità e darne trasparente riscontro affinché tale impegno sia verificabile.

(Immagine di copertina: Wolfgang Hasselmann su Unsplash)

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